AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO

Hai un parente con difficoltà fisiche o mentali e non riesci a gestire la situazione?

La RSA ti chiede un’autorizzazione del tribunale per ricoverarlo? La banca ti chiede un documento per aprire o gestire il conto a lui intestato?

Vorresti vendere la sua casa per coprire i costi per le badanti e spese per la sua vita quotidiana?

Il mio studio legale ti fornisce assistenza per farti nominare come amministratore di sostegno in modo da ottenere i documenti necessari per sbloccare la situazione quotidiana e così che tu possa gestire il conto corrente, la pensione e tutto quello che riguarda le spese quotidiane: dal comprare i vestiti, al dialogare con AUSL e le strutture sanitarie, fare denunce fiscali e dei redditi se ci sono delle proprietà.

Inoltre, in caso di necessità per provvedere alla persona, si possono chiedere delle autorizzazioni specifiche al giudice per vendere immobili oppure titoli, anche se bloccati, così da smobilizzare dei capitali più consistenti.

L’amministratore di sostegno è una figura istituita per quelle persone che, per effetto di un’infermità o di una menomazione fisica o psichica, si trovano in una situazione, anche parziale o temporanea, di incapacità di provvedere ai propri interessi. Il giudice tutelare può nominare una persona che abbia cura della loro persona e del loro patrimonio.

L’amministratore non si sostituisce totalmente al beneficiario (colui che ha necessità di aiuto) ma gestisce gli affari di ordinaria amministrazione, cioè la quotidianità. Ogni atto di straordinaria amministrazione, come vendere una casa, svincolare dei soldi, fare opere di grande valore deve essere approvato dal Giudice. Ogni anno l’amministratore di sostegno deve presentare un rendiconto al Giudice.

Per richiedere l’amministrazione di sostegno si deve presentare un ricorso e ne devono essere a conoscenza tutti i seguenti soggetti:

  • dallo stesso soggetto beneficiario, anche se minore, interdetto o inabilitato
  • dal coniuge
  • dalla persona stabilmente convivente
  • dai parenti entro il quarto grado
  • dagli affini entro il secondo grado
  • dal tutore o curatore
  • dal pubblico ministero

I responsabili dei servizi sanitari e sociali direttamente impegnati nella cura e assistenza della persona, se sono a conoscenza di fatti tali da rendere opportuna l’apertura del procedimento di amministrazione di sostegno, sono tenuti a proporre al giudice tutelare il ricorso o a fornirne comunque notizia al pubblico ministero.

Nella scelta della persona da nominare come amministratore di sostegno, il giudice tutelare preferisce, se possibile, la persona più vicina al beneficiario perchè si ritiene sia quella più idonea a “darle una mano” anche materialmente.

 

Tutore, curatore e amministratore di sostegno

L’istituto della tutela serve per proteggere le persone incapaci di provvedere autonomamente ai propri interessi, ovvero i minori e gli interdetti. I genitori sono tutori dei figli fino alla maggiore età.

Il tutore è nominato dal Giudice Tutelare, solitamente nella cerchia familiare dell’interdetto e si sostituisce completamente all’interdetto, il quale è già stato dichiarato tale per totale incapacità d’agire.

Oltre al tutore, il giudice può nominare un curatore nei casi di conflitto di interessi dell’interdetto con il tutore. Il curatore viene nominato oltre al tutore se il Giudice viene informato del conflitto d’interessi, ovvero se il tutore sta agendo a proprio vantaggio contro l’interdetto. L’amministratore di sostegno deve tener contro delle necessità e delle aspirazioni del beneficiario.

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