Lo sfratto per morosità è un procedimento sommario speciale che consente al proprietario, detto locatore, di avere la riconsegna dell’immobile da parte del conduttore, inquilino, in seguito allo scadere del contratto oppure alla morosità del pagamento di almeno una mensilità di canone ovvero due mensilità di oneri condominiali.
La procedura giudiziale è la stessa, quindi esamino quella per morosità, che è la più frequente, ma si può considerare anche la data di finita locazione e da quel momento è possibile procedere anche se l’inquilino persiste a pagare un’indennità pari al canone del contratto scaduto. Chiaramente, in questa ipotesi di contratto scaduto, l’esigenza del proprietario è quella di riavere l’immobile per esigenze personali.
Quando si può sfrattare l’inquilino moroso
Per poter accedere alla procedura di sfratto per morosità devono ricorrere due presupposti:
– il contratto di locazione firmato e registrato. Negli ultimi anni la registrazione avviene telematicamente pertanto è necessaria la ricevuta di avvenuta registrazione, non è sufficiente quella di invio all’agenzia delle entrate.
– il mancato pagamento del canone di locazione ovvero l’avvenuta scadenza contrattuale.
Chi può agire per lo sfratto
Il proprietario locatore oppure chi ha la disponibilità dell’immobile e ha potuto locarlo regolarmente. per esempio nelle località turistiche i proprietari danno mandato di locazione a soggetti privati per gestire le loro proprietà, pertanto sia proprietario che gestore potrebbero agire.
Se l’immobile è caduto in successione, può agire anche l’erede o il legatario e il comproprietario, in mancanza di dissenso da parte degli altri comproprietari.
Procedimento e tempi
Il primo atto da fare è una lettera di diffida, inviata con raccomandata con ricevuta di ritorno, nella quale si sollecita il pagamento dei canoni arretrati, invitando a lasciare libero l’immobile entro il termine indicato, pena il ricorso alle vie giudiziali.
Se la diffida non sortisce effetti, si può agire in giudizio con l’atto di intimazione di sfratto per morosità, con contestuale citazione in udienza per la convalida, nonché, come previsto dall’art. 658 c.p.c., ingiunzione di pagamento per i canoni scaduti (a seconda dei Tribunali viene emesso il decreto oppure si deve iniziare una procedura diversa al termine dello sfratto).
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